AREA PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO

A seguito delle modifiche all'art. 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), introdotte dal D.L. 19 giugno 2015 n. 78 e ribadite nel D.M. 23 gennaio 2016 n.44 (art.5), le funzioni relative alla vigilanza e alla tutela dei beni librari non statali sono andate incontro ad un cambio di titolarità passando dal novero delle competenze proprie delle Regioni a quelle del Ministero della Cultura, e precisamente delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.

Queste curano l'intero procedimento relativo alla tutela dei beni librari, dalla fase istruttoria fino all'adozione del provvedimento finale, sotto il coordinamento della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

In particolare, con riferimento ai citati beni, esse provvedono a:

    • accertare e dichiarare l’eccezionale interesse culturale delle raccolte librarie appartenenti a soggetti privati nonché il carattere di rarità e pregio di: manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri, stampe ed incisioni con relative matrici, appartenenti anch’essi a soggetti privati (artt. 13-15 del Codice);

    • disporre ed eseguire ispezioni tese all’accertamento dell’esistenza e dello stato di conservazione o custodia dei beni bibliografici (art. 19), nonché dell’idoneità delle sedi, delle attrezzature e degli impianti di enti pubblici e privati destinati alla conservazione delle raccolte pubbliche o private dichiarate di eccezionale interesse culturale;

    • autorizzare lo spostamento anche temporaneo dei beni bibliografici (art. 21, comma 1, lett. b), salvo quanto previsto al comma 2 del citato articolo, e rilasciare le autorizzazioni previste dalla legge a seguito della denuncia di trasferimento (art. 59);

    • autorizzare lo scarto di materiale bibliografico (art. 21, comma 1, lettera d);

    • autorizzare, su presentazione di uno specifico progetto, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere (comprese anche le autorizzazioni relative ai progetti di catalogazione, digitalizzazione e restauro di fondi librari), verificando le professionalità che eseguono gli interventi e dettando, se necessario, disposizioni vincolanti per l’esecuzione del progetto (artt. 21 e 31-33);

    • avanzare proposte alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore in merito alla custodia coattiva dei beni librari rispetto ai quali è stato verificato il rischio di dispersione o distruzione (art. 43);

    • rilasciare l’autorizzazione preventiva al trasferimento ed al prestito di beni librari per mostre e manifestazioni culturali all’interno del territorio nazionale (art. 48);

    • formulare proposte per l’esercizio del diritto di prelazione (artt. 60-62);

    • eseguire controlli sul commercio antiquario, in occasione di aste, mostre mercato, mostre, mercatini di antiquariato (art. 63), con contestuale verifica, sia all’interno dei cataloghi che in loco, dei beni bibliografici che potrebbero essere dichiarati di interesse culturale;

    • adottare misure urgenti per il salvataggio del patrimonio bibliografico sottoposto a tutela in occasione di calamità naturali;

    • collaborare con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri (emettendo eventualmente anche pareri tecnici) e con gli Uffici Doganali;

    • svolgere le funzioni di Ufficio esportazione in seguito all'entrata in vigore del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169  (“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”).

In questa sezione sono, dunque, presenti tutte le informazioni relative alle attività di competenza della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria per quanto concerne l’ambito bibliografico. Per qualunque altra informazione si rimanda al sito della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore.



Ultima revisione pagina web: 8 aprile 2021